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Il quesito del giorno - La perdita non frena la Tremonti-ter

di Angelo Busani

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18 luglio 2009

In riferimento alla nuova agevolazione Tremonti-ter introdotta con la manovra d'estate, ho letto che, acquistando un bene agevolato, l'impresa deduce una volta e mezzo il costo sostenuto. Ma come viene quantificato il contributo Tremonti ter? Vale solo per le imprese o lo possono utilizzare anche i professionisti? Quando lo si potrà utilizzare? Sono richieste prenotazioni o comunicazioni preventive, come, per esempio, per il credito di imposta sulla ricerca? Si hanno benefici anche in caso di bilanci chiusi in perdita?

Risposta

Beneficio Tremonti-ter anche per le società in perdita. Molti dei quesiti inviati dai lettori del Sole 24 Ore al Forum sulla manovra d'estate del sito internet www.ilsole24ore.com riguardano le modalità di utilizzo dell'incentivo. Nelle domande si chiede come viene quantificato il contributo, quando si potrà utilizzare, se sono richieste comunicazioni preventive e se si hanno benefici anche in caso di bilanci chiusi in perdita.
Una volta individuati i macchinari agevolabili (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 luglio scorso), si deve procedere a quantificare l'incentivo concesso dalla nuova Tremonti. In pratica, acquistando un bene agevolato, l'impresa (la detassazione non riguarda i liberi professionisti) deduce una volta e mezzo il costo sostenuto. Una prima volta mediante l'ordinaria procedura di ammortamento attraverso il conto economico e una seconda volta, al 50%, mediante una riduzione del reddito nel modello Unico. La norma riguarda solo l'imposta personale (Irpef o Ires) e non si estende all'Irap.

Per una società di capitali (Srl o Spa), il beneficio è di fatto pari al 13,75% dell'investimento (aliquota Ires, pari al 27,5%, applicata alla metà del costo dei macchinari acquistati).
La detassazione, sia per gli acquisti del secondo semestre 2009 sia per quelli dei primi sei mesi del 2010, si utilizza nell'esercizio 2010. In pratica, nel modello Unico 2011 (che certamente conterrà al riguardo un apposito quadro), si cumulerà il costo degli investimenti dell'intero periodo agevolato, il cui 50% si porterà come variazione in diminuzione rispetto al reddito dell'esercizio. Le minori imposte (risparmio fiscale) si evidenzieranno nel saldo di questo periodo (giugno 2011), salva la facoltà di tener conto della detassazione attraverso il ricalcolo previsionale dell'acconto del 2010, a giugno e novembre di quest'ultimo anno.

L'importo detassabile è, come detto, il 50% del valore dell'investimento. Si tratta, come già per le precedenti Tremonti, del costo effettivamente sostenuto dell'impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale; costo che rileva comprendendovi eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, eccetera), ma al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all'impresa. Possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali alle condizioni e nei limiti stabiliti da corretti principi contabili (articolo 110, comma 1, lettera b del Tuir).
Anche l'eventuale Iva indetraibile costituisce elemento accessorio del costo, e rileva per la detassazione solamente qualora l'indetraibilità sia oggettiva (articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972), ovvero totale ex articolo 36-bis o per prorata di detraibilità pari a zero (solo operazioni esenti).
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dalla società concedente e non invece l'ammontare dei canoni. Anche in questo caso, il costo si assume Iva compresa, se tale imposta è indetraibile per l'utilizzatore.
L'incentivo spetta anche alle società in perdita. Non è infatti richiesto che, in bilancio o nella dichiarazione dei redditi, l'impresa realizzi un risultato positivo nel periodo di sostenimento del costo dell'investimento. Se nel 2010 si evidenzia una perdita fiscale, la detassazione comporta un aumento del relativo importo, con possibilità di riporto a nuovo nei successivi cinque esercizi, salvo il riporto illimitato per le società neo costituite.
A differenza di quanto stabilito per altri incentivi (ad esempio, per il credito di imposta sulla ricerca), l'accesso alla detassazione non richiede alcuna prenotazione o comunicazione preventiva alle Entrate.
L'incentivo viene però revocato se i beni sono alienati o destinati a finalità estranee all'impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento.

18 luglio 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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